(massima n. 1)
Qualora il danno produttivo del diritto al risarcimento derivi dalla commissione di un fatto costituente reato ed il termine prescrizionale del suddetto diritto venga quindi a coincidere, ai sensi dell'art. 2947, comma III, c.c., con quello eventualmente più lungo stabilito dalla legge per il medesimo reato, la persona offesa non ha l'onere di compiere, nell'ordinario termine quinquennale previsto dal comma I del citato art. 2947 c.c. per il risarcimento del danno da fatto illecito, atti interruttivi della prescrizione, ma può agire validamente entro il maggior termine entro il quale matura la prescrizione del reato.