(massima n. 1)
Tra gli atti interruttivi del corso della prescrizione non può ricomprendersi l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., che risponde a una finalità eminentemente informativa, sicché non può ritenersi equipollente agli atti interruttivi della prescrizione individuati tassativamente nell'art. 160 c.p. e che non sono suscettibili di applicazione analogica in malam partem.