(massima n. 1)
L'atto di fissazione della data di udienza dibattimentale da parte del giudice non ha efficacia interruttiva della prescrizione, poiché esso non č compreso nell'elenco degli atti espressamente previsti dall'art. 160, comma secondo, c.p., da ritenersi tassativo e pertanto insuscettibile di ampliamento in via interpretativa, stante il divieto di analogia in malam partem in materia penale.