(massima n. 1)
Allorché l'azione civile per il risarcimento del danno sia esercitata nel processo penale, ha luogo l'interruzione della prescrizione del relativo diritto per tutta la durata del processo e il termine riprende a decorrere dalla data in cui diviene irrevocabile la sentenza penale che dichiari la prescrizione del reato, non potendosi ritenere che il riferimento contenuto nell'art. 2947, comma terzo, c.c., alla durata, eventualmente pił lunga, della prescrizione penale operi solo con riguardo al termine base e non anche a tutti gli istituti propri di essa.