(massima n. 1)
Le dichiarazioni rese in sede di presentazione spontanea all'autoritā giudiziaria, equivalendo "ad ogni effetto" all'interrogatorio, sono idonee ad interrompere la prescrizione, purché l'indagato abbia ricevuto una contestazione chiara e precisa del fatto addebitato, in quanto gli atti interruttivi indicati nell'art. 160 cod. pen. si connotano per essere l'esplicitazione, da parte degli organi dello Stato, della volontā di esercitare il diritto punitivo in relazione ad un fatto-reato ben individuato e volto a consentirne la conoscenza all'incolpato. (In motivazione č stato chiarito che per valutare il coefficiente di specificitā della contestazione deve essere considerato lo sviluppo delle indagini e l'attuale stato del procedimento).