(massima n. 1)
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare disposta ai sensi dell'art. 304 c.p.p. non comporta la sospensione del corso della prescrizione del reato, non essendo Ģimposta da una particolare disposizione di leggeģ ai sensi dell'art. 159 c.p., che rinvia ai casi in cui la sospensione č disposta per legge e si verifica automaticamente e non giā a seguito di provvedimento dell'autoritā giudiziaria procedente.