(massima n. 1)
La pendenza innanzi alla Corte costituzionale di una questione di legittimitą costituzionale non cagiona, di per sé ed automaticamente, la necessitą di sospendere, fino alla decisione della Corte stessa, tutti i procedimenti penali nei quali tale questione sia di nuovo proposta. Pertanto, qualora sia disposta illegittimamente dal giudice, con provvedimento abnorme, la sospensione del procedimento penale in quanto nessuna questione di legittimitą costituzionale sia stata nel corso di esso rimessa all'organo competente non si realizza anche una causa sospensiva della prescrizione del reato.