(massima n. 1)
La disciplina della decorrenza della prescrizione nell'ipotesi di reato continuato risulta prevista dall'art. 158 comma primo c.p., in virtù del quale detto termine non può iniziare a decorrere fino a quando il reato, rispetto alle componenti del suo iter criminoso, non sia stato realizzato, in conformità al parametro indicato nell'art. 81 cpv. c.p. Ne consegue che la cessazione della continuazione costituisce il termine iniziale della prescrizione per tutti i reati unificati nell'organica figura dell'art. 81 cpv. cit., pur risultando immutato il termine prescrizionale proprio di ciascun reato componente della complessiva fattispecie.