(massima n. 1)
Il reato di costruzione senza concessione edilizia deve considerarsi permanente, poiché la condotta dell'agente non si esaurisce con l'inizio dei lavori, ma si protrae per tutta la durata di essi. Infatti, la permanenza cessa con l'ultimazione dei lavori, con la sentenza di primo grado o con il provvedimento di sequestro, che sottrae all'imputato la disponibilità di fatto e di diritto dell'immobile. La detta ultimazione ha luogo quando cessa l'attività illecita, cioè quando vengono portati a termine i lavori di rifinitura, compresi quelli esterni quali gli intonaci e gli infissi. (Nella specie è stato ritenuto che, alla data della sentenza di primo grado, non era ancora decorso il termine di prescrizione dei reati contestati, poiché dal verbale di sequestro risultava che l'opera non era completa in quanto le facciate erano prive di intonaco liscio).