(massima n. 1)
Il reato di abitazione di immobile senza preventivo rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 221 R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 è a consumazione permanente. La permanenza, tuttavia, cessa o con il conseguimento dell'autorizzazione sanitaria o con la desistenza dell'utilizzazione dell'immobile, o, infine, con la sentenza di condanna pronunciata in primo grado o a seguito di esito favorevole dell'impugnazione della sentenza di proscioglimento proposta dal P.M. Soltanto da tale cessazione, che va accertata in concreto, può iniziare, perciò, a decorrere il termine prescrizionale.