(massima n. 1)
Nel caso in cui sia contestato un reato permanente con l'indicazione della sola epoca dell'accertamento, si deve distinguere, ai fini del termine iniziale della prescrizione, tra reati necessariamente permanente e non. Nel caso di reati eventualmente permanenti, qualora risulti dalla sentenza o dagli atti processuali ovvero da prove logiche la protrazione della permanenza oltre la data della contestazione riferita al momento dell'accertamento, sarā possibile, senza necessitā di contestazioni suppletive, ritenere il tempus commissi delicti fino al momento della pronuncia di primo grado o a quello minore rilevabile ex actis, mentre ove nulla risulti varrā la data della contestazione. Viceversa, nel caso di reato necessariamente permanente l'epoca di commissione va fissata al momento della decisione di primo grado. (Nella specie si verteva in ipotesi di numerose violazioni della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ritenute reati eventualmente permanenti: non potendosi escludere che subito dopo l'accertamento delle violazioni si fosse provveduto a eliminarle si č fatto decorrere il termine prescrizionale dalla data dell'accertamento).