(massima n. 1)
In tema di prescrizione, la disciplina transitoria prevista dall'art. 10, comma terzo, L. 5 dicembre 2005, n. 251, secondo la quale le «nuove disposizioni» non si applicano ai processi gią pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento nonché ai processi pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione, si riferisce non soltanto alle nuove regole sulla durata dei termini di prescrizione, ma anche alle nuove disposizioni sul reato continuato e sulla sospensione e interruzione del corso della prescrizione.