(massima n. 1)
Al reato di porto di armi improprie senza giustificato motivo, ancorché punito in concreto con la sola ammenda in virtù del riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto di cui all'art. 4, terzo comma, L. 18 aprile 1975, n. 110, si applica il termine prescrizionale di tre anni previsto dall'art. 157, primo comma, n. 5 c.p. (In motivazione la Corte ha osservato che dovendosi ritenere la circostanza attenuante in parola di tipo «discrezionale» — per essere meramente facoltativa l'irrogazione della sola pena pecuniaria anche in presenza di un fatto ritenuto lieve — il riconoscimento della sua sussistenza è inidoneo ad influire sulla durata del termine utile per la prescrizione, dato che il reato rimane sempre astrattamente sanzionato anche con la pena detentiva, precludendo così il ricorso al termine di due anni fissato dalla legge per le contravvenzioni punite con la sola ammenda; ed ha altresì precisato che neppure può invocarsi il principio secondo il quale la durata della prescrizione deve essere determinata in relazione al reato ritenuto in sentenza, la cui operatività è esclusa dalla disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 157 c.p., in forza della quale «quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva»).