(massima n. 1)
In tema di prescrizione dei reati contravvenzionali non č consentita la simultanea applicazione di disposizioni introdotte dalla L. 5 dicembre 2005 n. 251 (modifiche al c.p. in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi di usura e di prescrizione) e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per l'imputato, occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina in relazione alle previsioni della norma transitoria di cui all'art. 10, comma secondo, della legge citata. (Nella specie, il ricorrente pretendeva di applicare la disciplina previgente, quanto all'applicazione del termine di prescrizione ordinario e quella sopravvenuta quanto al computo dei periodi di sospensione del suo corso).