(massima n. 1)
Alla stregua dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale 30 giugno 1971, n. 149 (richiamata dalla pił recente sentenza della stessa corte in data 7 aprile 1987, n. 108), con la quale veniva dichiarata la illegittimitą costituzionale dell'art. 136 c.p. limitatamente alla possibilitą di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva (secondo la disciplina allora vigente), prima della chiusura della procedura fallimentare, quando si trattasse di condanna inflitta al fallito per reati commessi in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento, deve ritenersi che, anche nella vigente disciplina (artt. 660 c.p.p. e 102 della L. 24 novembre 1981, n. 689), permanendo la validitą dei detti principi, la conversione delle pene pecuniarie nei confronti del fallito sia subordinata alle medesime condizioni a suo tempo indicate dal giudice delle leggi.