(massima n. 1)
La durata della libertà controllata da applicarsi in conversione di pene pecuniarie inflitte con diverse pronunce di condanna va determinata non sulla base del cumulo di dette pene, ma facendo invece riferimento a ciascuna di esse, separatamente, nell'osservanza delle regole dettate dall'art. 102 della legge 24 novembre 1981 n. 689, fermo restando che la somma dei vari periodi di libertà controllata così determinati non può superare i limiti massimi stabiliti dal successivo art. 103 della stessa legge. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha censurato, la decisione del magistrato di sorveglianza il quale, prendendo a base il cumulo delle pene inflitte, aveva determinato la durata della libertà controllata in misura coincidente con il limite massimo di un anno e sei mesi stabilito, trattandosi di multe, dall'art. 103 della legge n. 689/1981; limite che risultava superiore alla somma aritmetica dei periodi in libertà controllata determinabili, con riguardo a ciascuna delle pene da convertire, secondo il criterio stabilito dall'art. 102 e, quindi, con l'operatività del limite ivi previsto di un anno per ciascuna pena).