(massima n. 2)
Presupposto della conversione delle pene pecuniarie č la verifica dell'effettiva insolvibilitā del condannato, da intendersi come permanente impossibilitā di adempiere, ed č distinta dalla situazione di insolvenza, che rappresenta invece uno stato transitorio, che consente il differimento o la rateizzazione della pena pecuniaria.