(massima n. 1)
Le circostanze di reato attinenti all'intensitą del dolo, tra le quali deve ricomprendersi la premeditazione prevista dall'art. 577, comma primo, n. 3, c.p., sono valutabili a carico dell'agente anche nel caso dell'aberratio ictus, di cui all'art. 82 c.p., non rientrando esse tra quelle riguardanti le condizioni o qualitą della persona offesa o i rapporti tra offeso e colpevole che, ai sensi dell'art. 60, comma primo, c.p., richiamato dal citato art. 82 stesso codice, non sono poste a carico dell'agente in caso di errore di costui sulla persona dell'offesa.