(massima n. 1)
L'aberratio ictus bioffensiva (art. 82, comma secondo, c.p.), che si realizza allorché l'autore abbia arrecato offesa alla persona diversa e anche a quella cui originariamente era diretta la sua azione, attribuisce la responsabilità per la parte di fatto non voluta a titolo di dolo mediante una traslazione normativa del dolo dal fatto per il quale vi è stata rappresentazione e volontà al fatto ulteriore non voluto né rappresentato, giacché il soggetto si è posto consapevolmente in una situazione di illiceità potenzialmente aperta a sviluppi diversi e ulteriori rispetto a quelli presi di mira. Ne consegue che l'accertamento del giudice deve essere volto a verificare che la condotta esecutiva si sia rivelata in concreto idonea a produrre il risultato offensivo perseguito e cioè integri gli estremi del tentativo del reato rappresentatosi.