(massima n. 1)
La disciplina dell'aberratio ictus plurioffensiva di cui all'art. 82, comma secondo c.p., presuppone che una soltanto delle due offese sia imputabile a titolo di dolo. (Nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si č esclusa l'operativitā dell'art. 82, comma secondo, c.p., stante la diversa situazione di fatto, accertata dai giudici di merito, secondo i quali alla luce delle risultanze probatorie entrambe le offese si concretarono nel duplice tentato omicidio, volontariamente e coscientemente realizzato dall'imputato in danno del suo futuro genero e consuocero).