(massima n. 1)
L'art. 82 c.p. prevede due ipotesi di condotta. Nella prima, si offende una persona diversa da quella che si voleva; nella seconda si offendono sia la prima cui era diretta l'offesa sia quella diversa. In entrambi i casi si tratta di errore che viene ad incidere sulla fase di esecuzione del reato e cioè quando vi è divergenza tra lo sviluppo dell'avvenimento preveduto e quello verificatosi nella realtà. Simile divergenza può essere dovuta, inoltre, non solo ad un errore nell'uso di mezzi di esecuzione del reato ma anche ad altre cause accidentali ed indipendenti dal fatto dell'agente, quali uno scivolamento, una spinta, un urto.