(massima n. 1)
Non ricorre la fattispecie dell'aberratio ictus nel caso in cui l'esecutore materiale del delitto colpisca la persona contro cui aveva voluto sparare, seppure ritenendo che si trattasse di un altro soggetto, in quanto lo scambio di persona č irrilevante, stante il fondamentale principio dell'indifferenza dell'identitā della persona oggetto dell'offesa.