Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2280 del 28 gennaio 1993

(3 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della determinazione dei criteri di irrogazione della pena, non occorre nella motivazione una «parte spaziale autonoma» essendo sufficiente che i relativi criteri siano indicati nell'intero corpo della decisione.

(massima n. 2)

È possibile riconoscere il nesso della continuazione fra reati già giudicati ed altri da giudicare, a condizione che: 1) quest'ultimo sia stato commesso prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna alla quale si intende collegarlo; 2) il reato oggetto di pronuncia definitiva sia più grave rispetto a quello in esame, perché solo in tal caso è possibile mantenere ferma la pena già irrogata come pena base.

(massima n. 3)

Tra i criteri direttivi per la determinazione della pena il giudice deve tener conto della necessità della rieducazione: è quindi necessario valutare la personalità dell'imputato e le sue inclinazioni soggettive con riferimento alla capacità a delinquere, intesa come l'attitudine del soggetto a commettere nuovi reati (definizione prognostica).

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