(massima n. 1)
Non esiste incompatibilitą fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione. (Alla stregua di tale principio la Corte ha ritenuto la legittimitą della sentenza che aveva riconosciuto l'esistenza della continuazione fra un reato gią oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato).