(massima n. 1)
La circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203 - la quale comporta una diminuzione delle pene temporanee da un terzo alla metà e la sostituzione dell'ergastolo con la pena della reclusione da dodici a venti anni in favore di chi, nei reati di tipo mafioso, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti o per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati - non è soggetta al giudizio di comparazione delle circostanze previsto dall'art. 69 c.p., stante l'obbligatorietà dell'attenuazione delle sanzioni allorché ricorrano le condizioni per la sua applicazione e tenuto conto dell'intento primario perseguito dal legislatore, che è quello di offrire un incentivo concreto e non meramente eventuale alla dissociazione operosa dalla criminalità organizzata.