(massima n. 1)
In tema di stupefacenti, quando la circostanza aggravante ad effetto speciale, prevista dall'art. 80, comma secondo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, concorre con le circostanze attenuanti generiche, si applica la previsione dell'art. 69, comma quarto c.p., ossia l'obbligatorio giudizio di comparazione, e non la disposizione dell'art. 63, comma terzo stesso codice, che riguarda esclusivamente il concorso di circostanze omogenee.