(massima n. 1)
In tema di reato continuato, il giudizio di comparazione ai sensi dell'art. 69 c.p., va compiuto soltanto in rapporto alla violazione più grave al fine di determinares la pena base, mentre in relazione ai reati meno gravi le circostanze ad essi inerenti si considerano come semplici modalità del fatto rispetto alle quali il predetto giudizio non è operante. Ciò in quanto in caso contrario si violerebbe il principio della inscindibilità dello aumento per la continuazione che non consente, nel proprio ambito, di distinguere diversi reati - base.