(massima n. 1)
Č legittima la sentenza con cui il Tribunale applichi la pena, ex art. 444 c.p.p., ritenendo le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica e reiterata contestata ed alle aggravanti, considerato che solo il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata č sancito dall'art. 3 L. n. 251 del 2005, che ha modificato l'art. 69, comma quarto, c.p. (Nella specie, la Corte ha osservato che il giudizio di equivalenza tra le attenuanti e la recidiva reiterata e le circostanza aggravanti č, invece, consentito, essendo la ratio legis preordinata ad evitare che la recidiva possa essere posta completamente nel nulla venendo considerata subvalente rispetto alle attenuanti, senza, tuttavia, escludere la possibilitā di un giudizio di equivalenza tra attenuanti, aggravanti e recidiva necessario per evitare automatismi che precluderebbero al giudice l'applicazione di una pena effettivamente commisurata all'entitā del fatto commesso ed alla personalitā dell'imputato, ex art. 133 c.p.).