(massima n. 1)
Dopo l'entrata in vigore della nuova legislazione in materia di sostanze stupefacenti (L. 26 giugno 1990, n. 162), non č pił configurabile, per i reati previsti dagli artt. 73 e 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., ma solo la diversa attenuante contemplata dal comma settimo dei citati artt. 73 e 74.