(massima n. 1)
Non può essere accolta la richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, ultima ipotesi, c.p. che sia basata sulla medesima condotta collaborativa che già abbia fruttato il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 73, comma settimo, d.p.r. n. 309 del 1990. Invero gli stessi elementi non possono essere valutati ripetutamente per il conseguimento di una duplice riduzione di pena mentre, d'altro canto, l'attenuante speciale prevale sempre su quella generale, secondo quanto previsto dall'art. 68 c.p. che disciplina l'ipotesi della «circostanza complessa», in cui una circostanza aggravante comprende in sé un'altra aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sé altra attenuante; ipotesi nella quale la circostanza giuridicamente più rilevante — che importi, cioè, il maggior aumento, o la maggior diminuzione di pena — è considerata come specifica e, quindi, trova applicazione ed è valutata essa soltanto.