(massima n. 1)
Non ricorre l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 ultima parte c.p. (essersi, prima del giudizio, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato) nell'ipotesi in cui l'imputato consegni la sostanza stupefacente illecitamente detenuta nel corso della perquisizione effettuata dalla polizia giudiziaria. Da un lato, infatti, tale consegna non può ritenersi spontanea; dall'altro lato essa è anteriore alla cessazione della permanenza dell'illecita detenzione, determinandosi in tal modo solo la cessazione dell'attività criminosa costitutiva del reato e non l'elisione o l'attenuazione delle conseguenze costituenti un posterius del medesimo.