(massima n. 2)
L'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. ricorre quando il colpevole, dopo la consumazione del reato, ma prima del giudizio, si adopera, per ravvedimento, al fine di elidere o attenuare le conseguenze concernenti il cosiddetto danno criminale, che è integrato dalla lesione o dal pericolo di lesione, in capo ai soggetti passivi — reali o potenziali — del bene giuridico specificamente tutelato dalla norma violata. Il riconoscimento dell'attenuante, nei reati in materia di stupefacenti, presuppone innanzitutto un giudizio di reversibilità dal danno in concreto arrecato alla parte lesa e, in secondo luogo, l'attivarsi del reo, non già in una direzione qualsiasi, purché dimostrativa della sua qualità di «ravveduto», ma in quella specifica orientata ad elidere, o a ridimensionare, il danno o il pericolo, conseguente all'immissione sul mercato o alla consegna al consumatore, di quella specifica partita di stupefacente oggetto della contestazione.