(massima n. 2)
In tema di reati concernenti gli stupefacenti, l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 si pone come attenuante speciale rispetto a quella di cui all'art. 62, n. 6, seconda parte, c.p., per cui quest'ultima non può trovare applicazione ove sia basata sulla medesima condotta collaborativa che già abbia fruttato il riconoscimento dell'attenuante prevista dal comma 7 dell'art. 73 citato. Ed invero, gli stessi elementi non possono essere valutati ripetutamente per il conseguimento di una duplice riduzione di pena, mentre d'altro canto, l'attenuante speciale prevale sempre su quella generale, secondo quanto previsto dall'art. 68 c.p. che disciplina l'ipotesi della «circostanza aggravante», in cui una circostanza aggravante comprende in sé un'altra aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sé altra attenuante; ipotesi nella quale la circostanza giuridicamente più rilevante - che importi, cioè, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena - è considerata come specifica e, quindi, trova applicazione ed è valutata essa soltanto.