(massima n. 1)
In tema di alterazione dello stato dei luoghi senza autorizzazione paesaggistica, la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. non è applicabile quando l'elisione o attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato avvengano a notevole distanza di tempo dal momento di realizzazione dell'illecito (nella specie quasi due anni) e siano conseguenza di un ordine impartito dall'Autorità preposta alla tutela del vincolo, poiché manca in tal caso sia l'efficacia che la spontaneità dell'intervento. (La S.C. ha ritenuto che correttamente la corte di merito aveva escluso l'applicabilità dell'attenuante, poiché il ripristino era avvenuto a seguito del comando autoritativo, pur se seguito alla presentazione di progetti dell'interessato).