(massima n. 1)
La spontanea "ritrattazione" della denuncia non esclude la punibilitą del delitto di calunnia, integrando un "post factum" irrilevante rispetto all'avvenuto perfezionamento del reato, eventualmente valutabile quale circostanza attenuante ai sensi dell'art. 62, n. 6, cod. pen. (Fattispecie relativa ad una falsa accusa di furto di un assegno, ritrattata dall'imputata il giorno successivo alla presentazione della denuncia).