(massima n. 1)
I motivi di particolare valore morale o sociale cui l'art. 62, comma primo, n. 1, c.p. riconosce efficacia attenuante sono soltanto quelli avvertiti come tali dalla prevalente coscienza collettiva, ed intorno ai quali vi sia un generale consenso. (Fattispecie nella quale la Corte non ha ravvisato motivi di particolare valore morale o sociale nella condotta degli imputati, resisi responsabili dei reati di interruzione di un servizio pubblico e di interruzione della libera circolazione sulle strade ferrate allo scopo di impedire il transito di un convoglio che trasportava armi ed altro materiale tra due basi militari U.S.A.).