(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non si richiede l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia di esso, essendo sufficiente che sia raggiunta la prova logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute e ciò a fortori nell'ambito del procedimento cautelare in cui è sufficiente la probatio minor scaturente dalla valutazione di gravità degli indizi acquisiti.