(massima n. 1)
L'esercizio di attivitą sportiva costituisce una causa di giustificazione, non codificata, in base alla quale per il soddisfacimento dell'interesse generale della collettivitą a che venga svolta attivitą sportiva per il potenziamento fisico della popolazione, come tale tutelato dallo Stato, č consentita l'assunzione del rischio della lesione di un interesse individuale relativo alla integritą fisica. Tale esimente presuppone in ogni caso che non sia travalicato il dovere di lealtą sportiva nel senso che devono essere rispettate le norme che disciplinano ciascuna attivitą e che l'atleta non deve esporre l'avversario ad un rischio superiore a quello consentito in quella determinata pratica ed accettato dal partecipante medio. In particolare, l'esercizio di attivitą sportiva nella forma di un incontro di esibizione-allenamento č caratterizzata da una minore carica agonistica rispetto alle competizioni vere e proprie e richiede pertanto da parte dei contendenti particolare cautela e prudenza per evitare il pregiudizio fisico dell'avversario e quindi un maggior controllo dell'ardore agonistico, della forza e velocitą dei colpi, sempre in relazione alla capacitą di esperienza dell'avversario e ai mezzi di protezione in concreto utilizzati. (Fattispecie relativa a lesioni personali colpose cagionate da un «calcio circolare» con cui un atleta colpiva l'avversario durante un incontro di allenamento di karate, nella quale la Suprema Corte ha rinviato al giudice di merito per l'accertamento della ricorrenza di tali condizioni).