(massima n. 1)
In relazione ad un'attivitā sportiva, come il gioco del calcetto, al cui contenuto regolamentare č estranea la violenza fisica, l'illecito sportivo č configurabile quando la condotta lesiva, quale il diretto controllo e il tiro del pallone, il tentativo di impossessarsene e di contenderlo all'avversario e la corsa per introdursi nell'azione, in attesa di ricevere il pallone in possesso di altri giocatori, si inserisca finalisticamente nel contesto dell'attivitā agonistica. L'illecito sportivo non si raffigura, invece, quando lo svolgimento della gara č solo l'occasione dell'azione volta a cagionare lesioni, sorretta dalla volontā di compiere un atto di violenza fisica, in realtā avulso dalle esigenze di svolgimento della gara stessa. (Fattispecie nella quale le lesioni sono state prodotte con un calcio sferrato da un giocatore mentre veniva effettuata una rimessa in campo da un avversario, e cioč in una fase in cui il gioco non era in via di svolgimento).