(massima n. 1)
Nel reato di lesioni personali volontarie la sussistenza del dolo non può essere negata quante volte l'autore del reato abbia previsto che il suo comportamento avrebbe potuto determinare un pregiudizio all'integrità personale del soggetto passivo ed abbia ciò nonostante agito anche a costo di cagionarlo. Deve escludersi qualsiasi differenza tra il dolo delle percosse e il dolo delle lesioni personali volontarie, distinguendosi i due reati solo per l'elemento oggettivo e cioè per la presenza di una malattia nella fattispecie delle lesioni.