(massima n. 1)
In ordine al reato di lesioni volontarie il dolo consiste nella cosciente volontà del fatto e, inoltre, nella volontà dell'evento giuridico e cioè dell'offesa dell'interesse tutelato dalla norma, e poiché tale risultato si considera voluto non solo quando si sia concretato nel punto di mira dell'attività del soggetto, ma anche quando è stato previsto, e nel tempo stesso accettato per la eventualità del suo verificarsi, il dolo del delitto in esame sussiste tutte le volte che l'agente ha previsto che il suo comportamento avrebbe potuto determinare un'offesa alla integrità personale del soggetto passivo ed ha agito al fine o a costo di cagionarla.