(massima n. 1)
Fra le condotte previste dagli artt. 648 (ricettazione) e 470 (vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autentificazione o certificazione) c.p. non esiste rapporto di specialità; non è dato rinvenire in esse, infatti, alcun elemento in comune: né l'obiettività giuridica, essendo il reato di cui all'art. 470 c.p. diretto a tutelare la pubblica fede, e non il patrimonio come la ricettazione, né l'elemento materiale, in quanto l'aver detenuto per vendere l'oggetto contraffatto è comportamento successivo e comunque dotato di una propria autonomia rispetto alla ricezione — ancorché necessaria — della merce di origine delittuosa.