(massima n. 1)
Integra il delitto di cui all'art. 469 c.p. (contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione e uso della cosa contraffatta) e non quello di cui all'art. 489 c.p. (uso di atto falso) la condotta di colui che utilizza un documento di circolazione recante stampigliata l'impronta di un timbro della Motorizzazione civile contraffatto, considerato che la falsitą di cui all'art. 489 riguarda gli atti e non i sigilli o le impronte.