(massima n. 1)
Integra il delitto di cui all'art. 469 c.p. (contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione e uso della cosa contraffatta) — e non quello di cui all'art. 489 c.p. (uso di atto falso) — la condotta di colui che utilizza un documento di circolazione recante stampigliata l'impronta di un timbro della Motorizzazione civile contraffatto, considerato che la falsità di cui all'art. 489 riguarda gli atti e non i sigilli o le impronte.