(massima n. 1)
Per la sussistenza del reato di cui all'art. 453 nn. 3 e 4 c.p. occorre dimostrare il concerto tra colui che spende, mette o fa mettere in circolazione le monete falsificate e che ha eseguito la falsificazione o un suo intermediario. Fuori da tale ipotesi l'acquisto, anche di ingente quantitativo di monete falsificate da parte di chi si avvalga di una organizzazione, con scienza della falsitą delle stesse al momento del ricevimento, integra la fattispecie prevista dall'art. 455 c.p., che si sostanzia, infatti in una vera e propria forma di ricettazione.