(massima n. 1)
Ai sensi della legge penale, è intermediario per l'introduzione o la spendita nello Stato di monete alterate o contraffatte colui che inserendosi in una catena di trapassi consente di attingere alla sorgente della falsificazione. In mancanza di una prova diretta la funzione intermediatrice può essere desunta da prove indirette come la scoperta di notevoli quantitativi di moneta falsa e la possibilità di rifornimento da parte dei possessori attraverso la medesima persona, che viene ad assumere il ruolo dell'intermediario.