(massima n. 1)
La scoperta di un notevole quantitativo di monete false e l'ammissione del possessore di averle ricevute con l'intesa che avrebbe provveduto a metterle in circolazione, possono costituire elementi sufficienti per ritenere il denaro frutto di un acquisto eseguito da un intermediario del falsificatore. L'ipotesi delittuosa di detenzione e spendita di monete false, prevista dall'art. 453 n. 3 c.p., si distingue da quella meno grave contemplata dall'art. 455 c.p. per la sussistenza, nel primo caso soltanto, di un'intesa fra il falsificatore e lo spenditore, anche realizzata attraverso l'opera di uno o pił mediatori. Di talché, mentre per l'integrazione del delitto di cui all'art. 455 c.p., basta la scienza della falsitą al momento dell'acquisto, per la configurazione del delitto previsto dall'art. 453 c.p. occorre anche un consapevole rapporto fra il falsificatore e l'intermediario.