Cassazione penaleSez. Isentenza n. 3635del 20 aprile 1984
(1 massima)
(massima n. 1)
Il contraffattore di carta-moneta, che ha adottato solo nell'operazione di riproduzione un accorgimento tecnico inidoneo che abbia reso inutile l'azione quasi completata, risponde di tentativo nel delitto di contraffazione.