(massima n. 1)
Nell'ipotesi di falso nummario, la convinzione del soggetto di agire legittimamente per aver ritenuto, in buona fede, che le monete non avessero corso legale ma solo valore numismatico e commemorativo non può ricondursi alla disciplina dell'errore di fatto giacché i criteri giuridici che concorrono a definire il concetto di moneta a corso legale sono strettamente inerenti al precetto penale e pertanto l'errore che cade su di essi deve ritenersi inescusabile a norma dell'art. 5 c.p.