(massima n. 1)
Perché vi sia spendita, previo concerto, di monete falsificate, nel senso di cui all'art. 453 n. 3 c.p., anziché la minore ipotesi di spendita, senza concerto, prevista dall'art. 455, non occorre una specifica organizzazione o associazione nella quale i singoli agiscano guidati da un intento comune, ma è sufficiente un rapporto qualunque, anche solo mediato, cioè attraverso uno o più intermediari, tra falsificatori e spenditori, a nulla rilevando che gli intermediari siano più o meno vicini ai contraffattori della moneta. Risulta, pertanto, applicabile il n. 3 dell'art. 453 nel caso di chi abbia messo in circolazione biglietti di banca falsi acquistati dal contraffattore o da un suo intermediario.