(massima n. 1)
In tema di falso nummario, è applicabile l'art. 453, n. 3, c.p., quando risulti provato il concerto dell'imputato almeno con un intermediario perché, in tal caso, lo spenditore diventa egli stesso longa manus, del falsificatore, così collocandosi sullo stesso piano dell'intermediario; non rileva che i contraffattori o gli intermediari precedenti, e quelli con cui l'imputato ha avuto rapporti, siano rimasti ignoti, essenziale essendo soltanto che egli non abbia ignorato di agire come loro organo.